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Per la dichiarazione dei redditi di

Lavoratori dipendenti o pensionati, percettori di redditi diversi econtribuenti deceduti aventi i requisiti per l’utilizzo del modello 730

La detrazione del 19% per le spese sostenute dal 2020 spetta SOLO se il pagamento è stato effettuato con mezzi TRACCIABILI

Documenti necessari

Scarica la documentazione necessaria per la presentazione del modello 730.

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Per i lavoratori dipendenti, pensionati e per tutti i possessori di redditi diversi NON titolari di partita IVA il modello 730 è il metodo più semplice per presentare la dichiarazione dei redditi e conoscere l’importo di tasse da pagare o eventuali crediti spettanti. Dal 2020 è possibile presentare il modello 730 anche per contribuenti deceduti aventi i requisiti per utilizzare tale modello semplificato.
Rivolgersi al Caaf consente ai contribuenti di semplificare i propri adempimenti fiscali.

Eventi in Marzo 2024

  • Non ci sono eventi in programma durante questo periodo.

Durante la compilazione del modello 730 il Caaf provvede a:

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Verificare la conformità dei dati desunti dalla documentazione e apporre il visto di conformità

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Offrire una copertura assicurativa relativa alle sanzioni per eventuali errori derivanti dalla compilazione

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Effettuare i calcoli delle imposte

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Inviare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate

Attenzione

Per presentare il modello 730 al Caaf è necessario sottoscrivere una delega per permetterci di accedere ai dati della tua precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, corredata da una copia del documento di identità in corso di validità.
La delega può essere sottoscritta presso la sede Caaf al momento della presentazione del modello 730 oppure scaricandola dal seguente link, compilarla e consegnarla al momento dell’appuntamento.

Domande frequenti

Chi può presentare il modello 730?

LAVORATORI DIPENDENTI O PENSIONATI con sostituto d’imposta (Datore di lavoro) che effettua il conguaglio diretto del rimborso o pagamento delle imposte. Il sostituto d’imposta provvede a trattenere o rimborsare le imposte a partire dal mese di luglio nella busta paga (agosto/settembre per i pensionati).

LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON HANNO SOSTITUTO D’IMPOSTA: il versamento delle imposte eventualmente dovute avviene tramite F24 rilasciato dal Caaf. Il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia della Entrate sul c/c Bancario o Postale del contribuente comunicando il codice IBAN.

EREDI DI SOGGETTI DECEDUTI CHE ERANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER UTILIZZARE IL MODELLO 730-

Quali sono i redditi che si possono dichiarare con il modello 730?

Redditi di lavoro dipendente e/o assimilati
Redditi di pensione (la CU dei pensionati viene rilasciata ESCLUSIVAMENTE per via telematica e il CAAF può acquisirla direttamente dalla Banca Dati degli enti Previdenziali)
Redditi fondiari (terreni e fabbricati)
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo senza partita IVA
Alcuni redditi diversi

Inoltre:
Può essere presentato in forma congiunta dai contribuenti coniugati o uniti (Legge n. 76/2016)
Può essere presentato per conto di persone incapaci o di minori
Può essere presentato da un delegato con autocertificazione che attesta di aver ricevuto l’incarico da parte del Dichiarante (scarica qui l’Autocertificazione)

Chi non può utilizzare il modello 730?

Non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che:

  • Nell’anno d’imposta hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo con partita IVA
  • Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP o 770
  • Non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente
Posso compilare il modello 730 autonomamente?

I contribuenti possono decidere di compilare autonomamente il proprio modello 730 avvalendosi poi del Caaf per la verifica della corretta compilazione, per l’apposizione del visto di conformità e per l’invio telematico all’Agenzia.

Il contribuente deve sempre esibire al Caaf tutta la documentazione a corredo della dichiarazione e di conservare tutti i documenti per almeno 5 anni.

Ricordiamo che da qualche anno è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate ma che la stessa spesso non contiene tutti i dati e tutte le spese che consentono di recuperare un eventuale credito spettante.

Posso usufruire del servizio anche se non sono un tesserato CGIL?
Il servizio viene erogato a tutti i contribuenti sia iscritto che non iscritti alla CGIL.

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Principali documenti necessari

È importante conoscere la documentazione necessaria da esibire, la tipologia di spese sostenute dalle quali è possibile ottenere benefici fiscali.

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Documenti principali

  • Documento d’identità in corso di validità, delega firmata dal contribuente dichiarante e dell’eventuale coniuge per prelevare la dichiarazione precompilata, documento d’identità di eventuale soggetto delegato dal dichiarante alla presentazione della dichiarazione.
  • Tessera Sanitaria o Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico, dati anagrafici e di residenza aggiornati (e-mail – n. cellulare – n. tel. fisso).
  • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730 o REDDITI con ricevuta di presentazione) o in assenza la CU dell’anno precedente.
  • Per gli Iscritti alla CGIL: tessera di iscrizione al sindacato.
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Redditi percepiti e imposte pagate

  • Modello CU, anche del coniuge e dei familiari a carico (per i contribuenti che hanno percepito l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa Integrazione Guadagni, il mod. CU viene prelevato telematicamente dalla banca dati INPS).
  •  Dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio (denominazione, codice fiscale, sede amministrativa, e-mail, n. telefono/fax). I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare i dati dalla CU consegnatagli dal sostituto d’imposta. In assenza di sostituto presentare il codice IBAN per permettere all’Agenzia delle Entrate di effettuare il conguaglio.
  •  Dichiarazione del Sostituto d’imposta per rimborsi non liquidati al contribuente, derivanti dal Mod. 730 dell’anno precedente e non indicati nella CU.
  • Certificazione redditi e pensioni estere.
  • Certificazione degli utili o dei proventi equiparati percepiti.
  • Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente ed eccedenze compensate (deleghe di pagamento mod. F24).
  •  Ogni quant’altra documentazione attestante la percezione di redditi nell’anno d’imposta (borse di studio, assegno di mantenimento dall’ex coniuge, ecc.).
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Terreni e fabbricati

  • Visura catastale.
  • Atti notarili o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione.
  • Contratti di locazione Legge 431/98.
  • Canone da immobili affittati.
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Altri documenti

  • Certificazione dei dividendi azionari relativi all’anno precedente.
  • Ricevute di versamento di acconto dell’IRPEF Mod. F24 e relativa dichiarazione dei redditi.
  • Documentazione attestante attività finanziarie possedute all’estero.

Spese deducibili o detraibili

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Bonus Mobili

Il bonus mobili, prevede la detrazione 50% introdotta dal decreto sugli ecobonus, per l’acquisto agevolato di mobili ed elettrodomestici.  

Bonus mobili: il decreto ecobonus
Il bonus mobili o bonus arredamento consiste in una detrazione Irpef al 50% per chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia e acquista mobili per arredare lo stesso immobile. La detrazione 50% si applica quindi sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, da dividere in 10 anni secondo quote costanti. L’importo massimo di spesa ammesso all’agevolazione è di 10.000 euro.

Cosa si può acquistare con il bonus mobili?
Il testo del decreto sugli eco bonus ha incluso nell’acquisto agevolato di mobili come librerie, cucine, tavoli, sedie, letti con cui arredare la singola unità immobiliare e l’acquisto di grandi elettrodomestici che rientrano nella categoria A+ o A per i forni, sempre di importo massimo di 10.000 euro se la casa è oggetto di ristrutturazione edilizia. Sono esclusi gli acquisti di mobili usati comprati da privati, antiquari e rigattieri.

Chi può fruire del bonus arredamento?
A fruire del bonus mobili sono i soggetti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia, compresi inquilini, locatori e coloro che utilizzano l’immobile in comodato d’uso.

Modalità pagamento

Bonifico:
Per poter fruire del bonus 50% l’acquisto del mobile o elettrodomestico deve essere effettuato dalla stessa persona a cui poi viene intestata la fattura. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, indicando:

  • la causale di versamento la dicitura “acquisto di mobili; detrazione del 50%, articolo 16, comma 2, Dl 63/2013”;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Carta di Credito:
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Finanziamento:
La detrazione è ammessa anche nel caso di acquisto tramite finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e che il contribuente conservi copia della ricevuta di pagamento.

ATTENZIONE
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

I documenti da conservare:

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Per saperne di più:

Link Federmobili “Bonus Arredi”

Cliccare il seguente link “Vademecum operativo – Bouns Mobili” prodotto dalla FEDERMOBILI.

Cliccare il seguente link “Video Bonus Arredi”

 

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Casa

  • Contratto di locazione relativo all’abitazione principale, per le persone che versano l’affitto (libero mercato o convenzionali, alloggi sociali) con eventuale F23 utilizzato per il pagamento dell’imposta di registro.
  • Quietanza di versamento degli interessi per mutui ipotecari (acquisto o ristrutturazione/costruzione abitazione principale), atto di acquisto, atto di mutuo.
  • Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso.
  • Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa.
  • Concessione edilizia e fatture lavori eseguiti nel caso di mutui per ristrutturazione – costruzione abitazione principale.
  • Atti notarili per recupero credito d’imposta riacquisto prima casa.
  • Tutta la documentazione per la detrazione del 36% – 50% o 65% (per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche in zone ad alta pericolosità) relativa alla ristrutturazione edilizia (fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata).
  • Per i lavori iniziati successivamente al 14 maggio 2011, in luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare:
  1. – i dati catastali identificativi dell’immobile desumibili dalle VISURE CATASTALI (anche nel caso di acquisti di box e posti auto pertinenziali);
  2. – gli estremi di registrazione del CONTRATTO DI LOCAZIONE o di comodato se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario);
  3. – se l’immobile non è ancora stato censito gli estremi della domanda di accatastamento.
  • Documentazione attestante l’ acquisto di mobili e di elettrodomestici (detrazione 50%) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
  • Tutta la documentazione per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica (fatture, bonifici, certificazione inviata all’ENEA e relativa ricevuta di avvenuta ricezione).
  • Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.

 

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Figli

  • Spese scolastiche (servizi di mensa, gite scolastiche, servizi di pre e post-scuola, assicurazioni scolastiche,tranne i libri di testo e il corredo scolastico, a meno che non si tratti di dispositivi per gli alunni con difficoltà di apprendimento documentate).
  • Tasse universitarie.
  • Ricevute o quietanze di versamento per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e ad altre strutture sportive destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
  • Spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede o convitti, anche all’estero.
  • Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico).

 

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Ex coniuge

  • Assegni periodici versati all’ex-coniuge – sentenza di separazione – codice fiscale dell’ex coniuge – bonifici o ricevute attestanti il versamento.

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Assicurazione e previdenza

  • Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione rischio morte/vita o infortuni ed eventi calamitosi
  • Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe).
  • Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi (prosecuzione volontaria, ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto anni di laurea, fondo casalinghe).
  • Quietanza di versamento per forme pensionistiche complementari e individuali.
  • Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colfbadanti ,baby sitter).

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Spese mediche

  • Fatture o ricevute per visite mediche generiche o specialistiche.
  • Medicinali: scontrini “parlanti” della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) con codice fiscale dell’acquirente, natura e quantità del farmaco (i parafarmaci e gli integratori alimentari NON sono detraibili).
  • Spese per acquisto o affitto di dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE (es. occhiali, lenti a contatto).
  • Spese odontoiatriche o oculistiche.
  • Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa.
  • Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio.
  • Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri.
  • Ricevute per acquisto o affitto protesi sanitarie.
  • Prestazioni rese da un medico generico.
  • Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero.
  • Fatture o ricevute fiscali per spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici); certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.
  • Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli), certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.
  • Spese per addetti all’assistenza personale, documentazione comprovante il costo per la badante.

 

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Altro

  • Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici, Istituti scolastici ecc…).
  • Spese per l’acquisto di cani guida.
  • Spese funebri.
  • Spese veterinarie.
  • Spese di trasporto pubblico
  • Spese per disturbo specifico dell’apprendimento.

Scelte 8 – 5 – 2 per mille

 

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

Il contribuente può destinare:

  • l’otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
  • il cinque per mille della propria Irpef per determinate finalità;
  • il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico;

Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

 

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